Gentile Cliente,
l’innalzamento a 35.000 euro della soglia di redditi di lavoro dipendente ai fini dell’applicazione del regime forfetario è confermato dalla legge di bilancio 2026.
In linea generale, il regime forfetario è precluso ai contribuenti che “nell’anno precedente” hanno percepito tali redditi oltre la soglia consentita; per effetto della novità in commento, nel 2026 il regime forfetario è applicabile anche dai soggetti che, al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla L. 190/2014, nel 2025 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, ma entro il limite di 35.000 euro. L’innalzamento della soglia riguarda solo il 2025 e il 2026; di conseguenza, in assenza di ulteriori modifiche legislative, ai fini dell’applicabilità del regime forfetario per il periodo di imposta 2027 e successivi la soglia dovrebbe tornare a 30.000 euro.
Per espressa disposizione normativa, la verifica del superamento della soglia di 35.000 euro non deve essere effettuata nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato, in modo da “incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali”.
La verifica della soglia è tuttavia richiesta, anche se il rapporto di lavoro è cessato, nel caso in cui il contribuente:
✓ percepisca redditi di pensione, in quanto rilevanti, anche autonomamente, ai fini del raggiungimento del limite;
✓ intraprenda un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.