Circolare N. 20/2026 – Definizione agevolata di entrate per enti locali

Gentile Cliente,
la legge di bilancio 2026 ha introdotto un istituto di particolare rilievo per la finanza territoriale: la possibilità per Regioni ed enti locali di disciplinare, con proprio regolamento, forme di definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali.

L’introduzione della definizione agevolata si colloca nel solco delle misure deflattive e di miglioramento della riscossione, ma presenta profili delicati sotto il versante degli equilibri di bilancio e della responsabilità amministrativo-contabile.

Il perimetro normativo dell’istituto
Un primo controllo da effettuare riguarda il perimetro di applicazione della definizione.

Gli Enti locali possono introdurre, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997, diverse «tipologie di definizione agevolata che prevedano l’esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi», entro un termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale.

La norma consente per le entrate tributarie la possibilità di riduzione e/o azzeramento di sanzioni e interessi salvaguardando la “parte capitale” estendendo la possibilità di definire anche le entrate di natura patrimoniale. Rimangono fuori per esplicita disposizione della norma l’Irap (per le Regioni) e le compartecipazioni e addizionali a tributi erariali.

Possono essere oggetto di definizione anche agli atti già accertati (anche in riscossione coattiva), le liti pendenti ed anche tutte quelle situazioni non ancora oggetto di accertamento attraverso l’attivazione dell’istituto della compliance oppure tramite l’emersione spontanea (ravvedimento) da parte del contribuente.

Il vincolo degli equilibri di bilancio e il nodo del Fcde
Particolare attenzione è da rivolgere all’impatto sui residui attivi e sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) poiché la definizione agevolata comporta, strutturalmente, una rinuncia parziale al credito (per sanzioni e interessi) soprattutto nel caso in cui l’ente non abbia adeguatamente accantonato a Fcde i crediti di difficile esigibilità poiché la riduzione del valore nominale dei residui può generare squilibri finanziari. Di converso invece la definizione di crediti coperti interamente dal Fcde oppure addirittura stralciati dal conto del bilancio e appostati a stato patrimoniale restituiscono effetti positivi sia in termini di equilibrio che di emersione di maggior risultato di amministrazione.

Categorie :
Circolari
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