Circolare N. 19/2026 – Contabilità pubblica, accantonamento fondo rischi contenzioso: criteri e classificazioni

Gentile Cliente,
la corretta valutazione e rilevazione delle passività potenziali rappresenta uno dei profili più delicati della contabilità pubblica, in quanto incide direttamente sull’attendibilità del bilancio e sugli equilibri finanziari dell’ente. Assume un ruolo centrale la determinazione dell’accantonamento al fondo rischi contenzioso.

Le pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno individuato quattro categorie di rischio: il debito certo, la passività probabile, la passività possibile e la passività da evento remoto.

Debito certo
Il debito certo ricorre quando l’evento dannoso si è consolidato in una sentenza esecutiva, ancorché momentaneamente sospesa ex lege. In tale caso l’indice di rischio è pari al 100% e l’accantonamento deve essere integrale.

Passività probabile
La passività “probabile” riguarda invece i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi o di giudizi pendenti, per i quali il legale dell’ente abbia espresso una valutazione di soccombenza di grande rilevanza. In termini probabilistici, si tratta di situazioni in cui la probabilità di soccombenza è superiore al 50%, e la Corte dei conti suggerisce un accantonamento non inferiore al 51%.

Passività possibile
La passività “possibile” ricorre quando è più verosimile che il fatto non si verifichi piuttosto che il contrario, con un range di accantonamento che può variare dal 10% al 49%.

Passività da evento “remoto”
Le passività da evento “remoto”, caratterizzate da una probabilità inferiore al 10%, non comportano alcun accantonamento, né informativa in nota integrativa.

Corte dei Conti e richiami degli standard contabili
Il collegamento tra la disciplina nazionale e i principi contabili internazionali è evidente. La Corte dei conti richiama espressamente gli standard IAS 37, OIC 31 e IPSAS 19, che definiscono il concetto di passività potenziale come un’obbligazione derivante da eventi passati, la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi di eventi futuri incerti, e la cui misurazione avviene sulla base di un coefficiente di rischio stimato.

Itas 13
Lo standard Itas 13, dedicato a fondi, passività e attività potenziali, riprende e sviluppa tali concetti, rafforzando ulteriormente l’esigenza di una corretta valutazione dei rischi. Secondo l’Itas 13, un fondo rappresenta una passività certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono incerti, e l’accantonamento costituisce la contropartita economica dell’iscrizione del fondo. I fondi si distinguono dai debiti proprio per l’incertezza che li caratterizza e si suddividono in fondi rischi e fondi oneri. Il fondo rischi contenzioso rientra tra i primi, in quanto connesso a passività di esistenza probabile e natura determinata, il cui esito dipende dal verificarsi di eventi futuri.

La stima dei fondi può avvenire con il metodo del valore atteso (basato su dati statistici) o caso per caso (valutazione specifica).
Il metodo scelto dipende dalla natura dell’obbligazione e dalle informazioni disponibili.
Nello stato patrimoniale i fondi possono essere classificati come Correnti (se saranno estinti nel ciclo operativo ovvero entro 12 mesi dalla chiusura del bilancio), Non correnti (se non ricorrono le condizioni di cui sopra). Ad ogni modo, i fondi devono essere utilizzati esclusivamente per gestire l’evento che ha generato l’obbligazione, evitando impieghi impropri.
Le passività potenziali devono tuttavia essere oggetto di adeguata informativa nella nota integrativa.

Procedimento dell’amministrazione dell’Ente locale
L’Amministrazione dell’Ente locale deve adottare un procedimento coerente con i principi contabili, supportato da adeguata istruttoria e fondato su valutazioni motivate. In particolare, l’ente deve acquisire le necessarie informazioni dagli uffici legali, ovvero
– che le stime siano basate su pareri espressi e documentati;
– che i coefficienti di rischio applicati siano congrui rispetto alla classificazione delle passività;
– che l’ammontare complessivo del fondo sia compatibile con l’andamento storico del contenzioso.

Un ulteriore profilo di controllo riguarda la corretta imputazione contabile dell’accantonamento e la sua permanenza nel tempo. Il fondo deve essere utilizzato esclusivamente per l’evento per il quale è stato originariamente costituito e deve essere riesaminato alla chiusura di ogni esercizio per adeguarlo alla migliore stima corrente. Se viene meno la probabilità di un trasferimento di risorse, il fondo deve essere stornato.

Conclusione
Il fondo rischi contenzioso rappresenta uno strumento essenziale per garantire la sostenibilità finanziaria degli enti locali e la trasparenza dei bilanci. La sua corretta determinazione richiede un’attenta valutazione dei rischi, coerente con i principi contabili nazionali e internazionali e con gli indirizzi della Corte dei conti.

Categorie :
Circolari
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