Gentile Cliente,
da ieri, è possibile predisporre la domanda di rottamazione dei ruoli e depositarla presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La scadenza è il 30 aprile 2026.
La c.d. rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di bilancio 2026, riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023, dovendosi quindi fare riferimento alla data di consegna del ruolo e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti. A differenza delle rottamazioni precedenti, la rottamazione-quinquies è circoscritta ai carichi derivanti:
− da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione;
− da contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
− da sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge; come indicato nelle FAQ pubblicate ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non rientrano nella rottamazione le multe irrogate dalla polizia locale).
Possono beneficiare della rottamazione anche i debitori decaduti dalle rottamazioni precedenti e dal c.d. saldo e stralcio, purché si tratti di carichi rientranti nella rottamazione-quinquies. Si deve però trattare di debitori non in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025; diversamente, bisogna continuare a pagare le rate del piano secondo le
scadenze originarie.
Presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso, quindi:
− non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
− non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma restano valide quelle in essere;
− i pagamenti delle pubbliche amministrazioni possono essere erogati non operando il blocco;
− il DURC può essere rilasciato;
− viene meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti.
Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.
Nel caso il Cliente fosse interessato, può richiedere al nostro studio un’analisi preliminare e una valutazione, previo apposito incarico. Se interessato, invia una richiesta allo studio via email info@studiobottero.eu
Con l’occasione, cordiali saluti