Circolare N. 30/2025 – Modifiche alle sanzioni per registrazione tardiva contratti di locazione

Gentile Cliente,
con l’aggiornamento del modello RLI, avvenuto ieri sul sito delle Entrate, si completa il quadro risultante dopo la risoluzione n. 56/2025, con cui l’Agenzia ha corretto il proprio orientamento in tema di quantificazione delle sanzioni in ipotesi di tardiva registrazione del contratto di locazione.

FOCUS
In breve, in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione, la sanzione deve essere parametrata sulla prima annualità contrattuale (e non sull’intera durata) se il contribuente ha optato per il pagamento annuale ai sensi dell’art. 17 del DPR 131/86.

Considerando il quadro normativo attuale, si ha che, in base all’art. 69 del DPR 131/86:
– l’omessa registrazione è punita con sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta, con minimo di 250 euro;
– se la registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica una sanzione del 45%, con il minimo di 150 euro.

ESEMPIO
Il contratto di locazione abitativa “4+4” stipulato (e decorrente da) oggi, 15 ottobre 2025, va registrato entro 30 giorni, ossia entro il 14 novembre 2025. Se il contratto viene registrato (senza opzione per la cedolare secca) oltre il 14 novembre, ma entro ulteriori 30 giorni (ovvero entro il 14 dicembre), si applica (in assenza di ravvedimento operoso) una sanzione del 45% dell’imposta dovuta, con il minimo di 150 euro. Invece, se la registrazione avvenisse oltre il termine di 30 giorni, si dovrebbe applicare la sanzione per omessa registrazione, pari al 120% dell’imposta dovuta, con il minimo di 250 euro. Si ipotizzi che il contratto di cui sopra preveda un canone annuo pari a 12.000 euro (48.000 intera durata) e sia soggetto ad imposta di registro del 2%. Se tale contratto venisse registrato – tardivamente – il 12 dicembre 2025, senza ravvedimento, ma chiedendo il pagamento annuale, in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 56/2025, il contribuente dovrebbe corrispondere sanzioni pari al 45% dell’imposta di registro dovuta sulla prima annualità contrattuale (2% di 12.000 = 240 euro). In pratica, posto che il 45% di 240 euro è pari a 108 euro (inferiore al minimo), sarà dovuta la sanzione fissa di 150 euro.

ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Nella ris. n. 56/2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, con riferimento alle annualità successive alla prima trova applicazione la sanzione per tardivo versamento, pari al 25% di ogni importo non versato.

IN PRESENZA DI CEDOLARE SECCA
L’Agenzia afferma che in caso di tardiva registrazione di un contratto con opzione per la cedolare secca si applica la sanzione in misura fissa ovvero 150 o 250 euro. In pratica, riprendendo l’esempio precedente, se la registrazione del contratto (stipulato il 15 ottobre 2025) avvenisse, con opzione per la cedolare secca:
– tra il 15 novembre 2025 ed il 14 dicembre 2025, si applicherebbe la sanzione di 150 euro;
– dal 15 dicembre in poi, si applicherebbe la sanzione di 250 euro.

Con l’occasione, cordiali saluti – https://copicake.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/renderings/p7iScLdoxFsxLeEwhG4XLHs3YueZ.png

Categorie :
Circolari
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