Circolare N. 28/2025

Gentile Cliente,

la Cassazione, con l’Ordinanza n. 26553 depositata il 02/10/2025, è tornata a occuparsi delle spese di rappresentanza nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, affermando, ai fini della relativa deduzione, quanto segue:

non è sufficiente la dimostrazione dell’astratta possibilità di ricomprendere un bene tra le spese di rappresentanza, in considerazione della sua natura, ma occorre provarne la destinazione a finalità non personali, ma promozionali dell’attività professionale.

Gli esborsi sostenuti devono rispettare il requisito dell’inerenza.

Definizione di spesa di rappresentanza

In base al DM 19 novembre 2008, sono spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:

· a titolo gratuito;

· effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

· il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Quali spese si qualificano come di rappresentanza?

Rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di:

· beni destinati a essere ceduti gratuitamente (c.d. “omaggi”);

· oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, ancorché utilizzati come beni per l’esercizio dell’arte o professione.

Requisito fondamentale e necessario: l’inerenza

Le spese inerenti sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale.

Costi e oneri sostenuti ( Connessione funzione anche indiretta ( Compensi prodotti

Non sono deducibili spese personali non inerenti.

Con l’occasione, cordiali saluti

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Circolari
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