Circolare N. 22/2026 – Collegamento POS e registratori: scadenze, modalità e sanzioni

Gentile Cliente,
é atteso per oggi, in base alle anticipazioni fornite, il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate del servizio web che consentirà il collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi. Nello specifico, per gli esercenti che utilizzano i registratori telematici, il servizio sarà accessibile dall’area riservata all’interno del portale Fatture e Corrispettivi. Per chi utilizza la procedura “Documento commerciale online”, invece, il collegamento andrà effettuato mediante una nuova funzionalità attivata all’interno della procedura medesima.

Prima scadenza per POS già attivi o attivati in gennaio 2026
Per quanto riguarda le tempistiche, si ricorda che decorrono dalla data di rilascio del servizio i 45 giorni per effettuare l’abbinamento dei POS già attivi o attivati nel mese di gennaio 2026 Considerando come riferimento il 5 marzo, dunque, la prima scadenza sarebbe quella del 19 aprile.

Scadenza per POS con contratto di convenzionamento post gennaio 2026
Invece, per gli strumenti in relazione ai quali il contratto di convenzionamento è stipulato dopo il 31 gennaio 2026 l’abbinamento logico andrà effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Ad esempio, nel caso di un POS attivato dal 9 febbraio, l’adempimento potrà essere assolto a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile. Gli stessi termini valgono anche per le variazioni dei collegamenti già registrati (es. dismissione di un POS già in uso a gennaio). In tal caso occorrerà determinare la scadenza facendo riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione.

Livello operativo
Secondo quanto indicato nella Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, l’esercente che utilizza i registratori telematici o i Server RT visualizzerà, all’interno del servizio, sia l’elenco dei registratori censiti e attivati, sia l’elenco dei POS che risultano a lui intestati e attivi nel mese di riferimento. In caso di mancata indicazione di un POS, la procedura consente di inserirne manualmente i dati.

Dati necessari per il collegamento
Per procedere al collegamento occorre conoscere:
− la matricola del registratore;
− i dati identificativi dello strumento di pagamento e indicare l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale gli strumenti vengono utilizzati (salvo che si tratti di attività in forma ambulante).

Dispositivi da collegare
Sono da collegare sia i dispositivi fisici (compresi i c.d. “soft-POS”, ossia le app che, installate su un tablet o uno smartphone, consentono di utilizzarlo come terminale per pagamenti contactless), sia quelli virtuali (che consentono di gestire e autorizzare i pagamenti su piattaforme on line o app). I primi sono identificati mediante la matricola del terminale (Terminal ID) e il codice fiscale e la denominazione dell’operatore finanziario; i secondi, invece, sono identificati soltanto tramite i dati dell’operatore finanziario. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia nelle FAQ pubblicate, è consentito il collegamento multiplo. Tuttavia, i POS fisici possono essere collegati a più registratori soltanto se presenti nel medesimo punto vendita. Chi utilizza Server RT cui sono collegati più punti cassa deve abbinare i POS alle matricole dei soli Server RT. Si segnala, poi, che la procedura presenta delle differenze a seconda del numero di registratori di cui è titolare l’esercente. In particolare, per coloro che gestiscono un numero rilevante di RT e POS, è possibile accedere a un servizio di collegamento massivo.

Sanzioni per mancato collegamento
Si ricorda che, in caso di mancato collegamento, sono previste sia la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, sia la sanzione accessoria, consistente nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da quindici giorni a due mesi.

Comunicazione obbligatoria pagamenti elettronici
Per gli esercenti, inoltre, resta fermo l’obbligo, efficace dal 1° gennaio 2026, di memorizzare e trasmettere i dati dei pagamenti elettronici unitamente ai corrispettivi. Ciò deve avvenire al momento della registrazione delle operazioni, tramite RT o procedura web, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.

Sanzioni per mancata comunicazione pagamenti elettronici
Per la violazione di tale obbligo si applica la sanzione (pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre), e, in caso siano contestate più violazioni, la sanzione accessoria sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni ad un mese.

Categorie :
Circolari
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