Gentile Cliente,
con l’approvazione dell’art. 6, comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”), è stata confermata la disciplina transitoria per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
La norma, ha effetti importanti riguardo alla tassazione dei fringe benefit connessi a tali veicoli, in particolare:
· Veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi nel primo semestre del 2025: per questi veicoli, la disciplina fiscale pre-esistente continua ad applicarsi, garantendo il calcolo del fringe benefit in base alle emissioni di CO2, secondo le percentuali già note.
· Veicoli ordinati nel 2024 e concessi dal 1° luglio 2025: per questi veicoli, si applicheranno le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che prevedono una tassazione differenziata in base al tipo di alimentazione (elettrica, ibrida, tradizionale).
Rileva quindi il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del lavoratore per l’assegnazione del benefit.
| Pre-Legge 207/2024 | Post-Legge 207/2024 (dal 1° gennaio 2025) | |
| Fringe benefit – calcolo | In base alle emissioni di CO2 del veicolo | Per i veicoli concessi dal 1° luglio in poi, in base al tipo di alimentazione (elettrica, ibrida, tradizionale) |
| Emissioni CO2 e percentuali | – 25% fino a 60 g/km – 30% tra 60 e 160 g/km – 50% da 160 a 190 g/km – 60% oltre 190 g/km | Percentuale ridotta per veicoli elettrici (10%), ibridi (20%) e benzina, diesel o GPL (50%). |
| Soglia non imponibile fringe benefit | 258,23 euro | 1.000 euro (2.000 euro per dipendenti con figli a carico) |
Con l’occasione, cordiali saluti