Gentile Cliente,
con riferimento al credito d’imposta per investimenti 4.0 previsto dall’art. 6 del D.L. 29 marzo 2024 n. 39, si rimanda a quanto già scritto nelle circolari n. 19 e n. 23 del 2024 e si segnala nuovamente l’importanza di adempiere correttamente agli obblighi comunicativi previsti per gli investimenti realizzati dal 30 marzo 2024 in poi.
In particolare il contribuente è tenuto:
· alla preventiva comunicazione, in via telematica al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), contenente l’ammontare complessivo dell’investimento e la previsione di fruizione del credito;
· alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
Diversamente da quanto previsto per gli investimenti effettuati fino al 29 marzo 2024 (per i quali è sufficiente la sola comunicazione di completamento), per quelli successivi a tale data entrambe le comunicazioni sono necessarie per poter fruire in compensazione del credito maturato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali comunicazioni non sono soggette a termini perentori “a pena di decadenza”, ma sono comunque propedeutiche alla fruizione del credito.
In caso di omissione della comunicazione preventiva e invio della sola comunicazione di completamento, è necessario:
· trasmettere senza sanzioni la comunicazione preventiva omessa, anche se successivamente alla data di realizzazione dell’investimento;
· inoltrare una nuova comunicazione di completamento, associandola correttamente alla preventiva tramite il codice identificativo richiesto dal portale GSE.
Con l’occasione, cordiali saluti