Circolare N. 44/2026 – Split payment e aliquota IVA errata

Correzione di un’aliquota IVA errata in una fattura soggetta a split payment

Gentile Cliente,

si sintetizza interessante sentenza in tema di split payment e aliquota IVA errata.

La sentenza n. 85/3/2026 della Corte di Giustizia tributaria di Cagliari conferma che, anche in presenza dello split payment, il fornitore resta responsabile della corretta applicazione dell’aliquota IVA e delle relative sanzioni. Il pagamento della maggiore imposta accertata compete invece al committente soggetto a split payment. Nelle operazioni soggette a split payment il fornitore mantiene la responsabilità della corretta qualificazione fiscale dell’operazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CASISTICHE

CasisticaMaggiore IVA dovutaSanzioniSoggetto responsabile
Aliquota IVA inferiore a quella correttaDa versare dal committenteApplicabiliFornitore per sanzioni; committente per imposta
Aliquota IVA inferiore (orientamento Agenzia)Contestazione errata aliquotaSanzioni documentazioneFornitore
Aliquota IVA superiore a quella correttaRecupero tramite nota di variazioneNessuna se rettificataFornitore e committente
Nota di credito entro un annoRiduzione impostaNessunaEntrambe le parti
Decorso termine nota creditoProcedura di rimborsoNessunaFornitore o ente
Fattura con IVA insufficienteComunicazione TD29Nessuna se regolarizzataCommittente

LE SANZIONI A CARICO DEL FORNITORE

Quando il fornitore applica un’aliquota inferiore a quella dovuta, resta esposto:

  1. Sanzione per errata documentazione dell’operazione → art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997.
  2. Sanzione per insufficiente versamento dell’imposta → art. 13 D.Lgs. 471/1997.
  3. Esclusione della dichiarazione IVA infedele → non trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997 poiché nelle operazioni soggette a split payment la dichiarazione IVA non espone la relativa imposta nel quadro interessato.

ESEMPIO PRATICO N.1

Imponibile 100.000 euro, IVA 10% anziché 22%, differenza 12.000 euro.

Gli effetti sono i seguenti:

DescrizioneConseguenza
Maggiore IVA da versare€ 12.000
Soggetto tenuto al versamentoCommittente in split payment
Sanzioni per erroreFornitore

ESEMPIO PRATICO N.2

Aliquota applicata 22% anziché 10%, emissione nota di credito entro un anno.

Entro un anno:

  • emissione di nota di credito;
  • rettifica dell’operazione;
  • recupero dell’IVA secondo le regole dello split payment.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Quando riceve una fattura con imposta non corretta, il committente deve:

  • verificare la correttezza della fattura;
  • comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzare il documento elettronico TD29 entro 90 giorni dall’emissione della fattura irregolare.

INDICAZIONI OPERATIVE

Si raccomanda di:

  • verificare preventivamente l’aliquota IVA applicabile alle operazioni con enti pubblici;
  • conservare documentazione tecnica e contrattuale a supporto dell’aliquota utilizzata;
  • riesaminare i contratti con aliquote agevolate applicate negli ultimi anni;
  • procedere tempestivamente all’emissione di note di variazione qualora vengano rilevati errori;
  • consultare lo Studio prima dell’emissione di fatture con regimi IVA particolari o agevolati. In base alla fattispecie sottoposta, sarà comunicato eventuale onorario.
Categorie :
Circolari
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