Gentile Cliente,
si sintetizza interessante sentenza in tema di split payment e aliquota IVA errata.
La sentenza n. 85/3/2026 della Corte di Giustizia tributaria di Cagliari conferma che, anche in presenza dello split payment, il fornitore resta responsabile della corretta applicazione dell’aliquota IVA e delle relative sanzioni. Il pagamento della maggiore imposta accertata compete invece al committente soggetto a split payment. Nelle operazioni soggette a split payment il fornitore mantiene la responsabilità della corretta qualificazione fiscale dell’operazione.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CASISTICHE
| Casistica | Maggiore IVA dovuta | Sanzioni | Soggetto responsabile |
|---|---|---|---|
| Aliquota IVA inferiore a quella corretta | Da versare dal committente | Applicabili | Fornitore per sanzioni; committente per imposta |
| Aliquota IVA inferiore (orientamento Agenzia) | Contestazione errata aliquota | Sanzioni documentazione | Fornitore |
| Aliquota IVA superiore a quella corretta | Recupero tramite nota di variazione | Nessuna se rettificata | Fornitore e committente |
| Nota di credito entro un anno | Riduzione imposta | Nessuna | Entrambe le parti |
| Decorso termine nota credito | Procedura di rimborso | Nessuna | Fornitore o ente |
| Fattura con IVA insufficiente | Comunicazione TD29 | Nessuna se regolarizzata | Committente |
LE SANZIONI A CARICO DEL FORNITORE
Quando il fornitore applica un’aliquota inferiore a quella dovuta, resta esposto:
- Sanzione per errata documentazione dell’operazione → art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997.
- Sanzione per insufficiente versamento dell’imposta → art. 13 D.Lgs. 471/1997.
- Esclusione della dichiarazione IVA infedele → non trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997 poiché nelle operazioni soggette a split payment la dichiarazione IVA non espone la relativa imposta nel quadro interessato.
ESEMPIO PRATICO N.1
Imponibile 100.000 euro, IVA 10% anziché 22%, differenza 12.000 euro.
Gli effetti sono i seguenti:
| Descrizione | Conseguenza |
|---|---|
| Maggiore IVA da versare | € 12.000 |
| Soggetto tenuto al versamento | Committente in split payment |
| Sanzioni per errore | Fornitore |
ESEMPIO PRATICO N.2
Aliquota applicata 22% anziché 10%, emissione nota di credito entro un anno.
Entro un anno:
- emissione di nota di credito;
- rettifica dell’operazione;
- recupero dell’IVA secondo le regole dello split payment.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Quando riceve una fattura con imposta non corretta, il committente deve:
- verificare la correttezza della fattura;
- comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate;
- utilizzare il documento elettronico TD29 entro 90 giorni dall’emissione della fattura irregolare.
INDICAZIONI OPERATIVE
Si raccomanda di:
- verificare preventivamente l’aliquota IVA applicabile alle operazioni con enti pubblici;
- conservare documentazione tecnica e contrattuale a supporto dell’aliquota utilizzata;
- riesaminare i contratti con aliquote agevolate applicate negli ultimi anni;
- procedere tempestivamente all’emissione di note di variazione qualora vengano rilevati errori;
- consultare lo Studio prima dell’emissione di fatture con regimi IVA particolari o agevolati. In base alla fattispecie sottoposta, sarà comunicato eventuale onorario.