Circolare N. 36/2026 – Split payment: proroga al 2029 e regole applicative

Documenti contabili e pagamenti separati per l’applicazione dello split payment

Gentile Cliente,

in conformità alla proposta della Commissione europea, con la decisione (UE) 10.7.2026 n. 1728, il Consiglio dell’Unione europea ha modificato la precedente decisione (UE) 2017/784 prevedendo:

  • la proroga al 30.6.2029 del termine scaduto il 30.6.2026, entro il quale l’Italia è autorizzata ad applicare il meccanismo dello split payment.

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI INTERESSATI

Occorre fare riferimento:

  • per le Pubbliche Amministrazioni, all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. “elenco IPA”) consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it, senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”;
  • per gli altri soggetti, agli appositi elenchi pubblicati sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze, l’inclusione nei quali determina un effetto costitutivo; pertanto, la disciplina analizzata ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione di quest’ultimo sul predetto sito Internet.

Di seguito, si riporta tabella riepilogativa:

CategoriaSoggetti ricompresi
Pubbliche Amministrazioni (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72)Soggetti di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001
Pubbliche Amministrazioni (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72)Soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 co. 2 della L. 196/2009 e Autorità indipendenti
Pubbliche Amministrazioni (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72)Amministrazioni Autonome annoverate dall’art. 1 co. 209 della L. 244/2007
Enti (art. 17-ter co. 1-bis lett. 0a) del DPR 633/72)Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali
Enti (art. 17-ter co. 1-bis lett. 0a) del DPR 633/72)Aziende speciali
Enti (art. 17-ter co. 1-bis lett. 0a) del DPR 633/72)Aziende pubbliche di servizi alla persona
Fondazioni (art. 17-ter co. 1-bis lett. 0b) del DPR 633/72)Fondazioni partecipate da Pubbliche Amministrazioni per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% o che comunque siano controllate da soggetti pubblici
Società (art. 17-ter co. 1-bis lett. a), b) e c) del DPR 633/72)Società controllate (controllo di diritto e di fatto) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
Società (art. 17-ter co. 1-bis lett. a), b) e c) del DPR 633/72)Società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, e da enti e società soggette allo split payment
Società (art. 17-ter co. 1-bis lett. a), b) e c) del DPR 633/72)Società partecipate per una percentuale non inferiore al 70% del capitale da Pubbliche Amministrazioni, da enti e società soggette allo split payment

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti destinatari della stessa, purché questi ultimi non siano debitori d’imposta in applicazione del meccanismo dell’inversione contabile secondo la normativa IVA.

La disciplina dello split payment riguarda le sole operazioni soggette all’obbligo di documentazione mediante emissione di fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 (art. 2 co. 1 del DM 23.1.2015). Di conseguenza, non sono interessate le operazioni certificate mediante rilascio di ricevuta fiscale, scontrino fiscale, scontrino non fiscale o fattura semplificata, nonché le operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale e i cui corrispettivi sono annotati nel registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono l’assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

ESCLUSIONI

Operazioni alle quali non si applica il meccanismo dello split payment:

  • Operazioni soggette al meccanismo del reverse charge.
  • Operazioni non certificate mediante l’emissione della fattura.
  • Prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73.
  • Operazioni non imponibili, esenti o fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
  • Operazioni con corrispettivo già nella disponibilità del cedente o prestatore (es. professionista delegato dall’Autorità Giudiziaria alla procedura di esecuzione immobiliare).
  • Operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’esposizione dell’IVA in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie (es. regime monofase).
  • Operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali i quali, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione (es. produttori agricoli).
  • Operazioni permutative, eccetto gli eventuali conguagli in denaro.
  • Acquisti effettuati da esportatori abituali che si avvalgono della dichiarazione di intento.
  • Operazioni effettuate da soggetti aderenti al “regime forfetario” (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o all’abrogato “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 – 2 del DL 98/2011).
  • Operazioni rese in favore dei dipendenti di datori di lavoro riconducibili nell’ambito di applicazione dello split payment, se la fattura è emessa e intestata nei confronti del dipendente.

ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA

L’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo dello split payment diviene esigibile nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento dei corrispettivi pattuiti (regola generale).

ADEMPIMENTI PER IL CEDENTE O PRESTATORE

Il cedente o prestatore che effettua operazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo dello split payment è tenuto a emettere la fattura con l’annotazione prevista e a registrare il documento senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica. I seguenti adempimenti (ad es. dichi. Iva) sono gestiti dallo Studio.

ADEMPIMENTI PER IL CESSIONARIO O COMMITTENTE

Il cessionario o committente è tenuto a versare all’Erario l’IVA dovuta sugli acquisti di beni e ser-vizi assoggettati ad imposta con il meccanismo dello split payment. I seguenti adempimenti (ad es. dichi. Iva) sono gestiti dallo Studio.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Pubblica AmministrazioneMetodo di pagamento
P.A. titolari di conti presso la Banca d’Italia.Modello “F24 Enti pubblici” utilizzando il codice tributo “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.
P.A., non titolari di conti presso la Banca d’Italia, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane.Modello “F24 ordinario” utilizzando il codice tributo “6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.
Tutte le altre P.A.Direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 8, capitolo 1203, art. 12.

La presente circolare è breve sintesi. Per casi specifici, richiedi un consulto allo Studio contattandoci tramite la pagina contatti del nostro sito.

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