Gentile Cliente,
con riferimento alla norma “super deduzione per nuove assunzioni”, si riepiloga quanto segue e si raccomanda di contattare il proprio consulente del lavoro:
soggetti beneficiari
· i titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR);
· gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Per gli enti non commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR, l’agevolazione opera esclusivamente per le nuove assunzioni di lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile. Esclusi i soggetti in regime forfettario.
requisito oggettivo
Possono fruire dell’agevolazione soltanto se nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento abbiano esercitato l’attività per 365 giorni.
determinazione agevolazione
Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale. Si tratta quindi di un extra deduzione pari al 20% (o al 30% in determinati casi) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione e opera ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP).
Il beneficio si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi.
Con l’occasione, cordiali saluti