Circolare N. 6/2025

Gentile Cliente,

ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, quale criterio di imputazione temporale di proventi e oneri è confermato il principio di cassa.

La modifica introdotta dalla Legge di Bilancio vuole evitare lo sfasamento temporale tra momento di effettuazione e scomputo ritenuta del cliente sostituto d’imposta (ad esempio società).

Si consideri il caso in cui, il 30 dicembre dell’anno X, una società abbia impartito un ordine di bonifico a saldo di una determinata prestazione e la somma sia stata accreditata sul conto corrente del professionista il 2 gennaio dell’anno X+1.

In tale ipotesi, la Società riportava il compenso in Certificazione Unica e nel modello 770 relativo all’anno X e il professionista dichiarava l’importo nell’anno X+1.

Per effetto della modifica, anche per il professionista il compenso percepito diviene imponibile nel periodo d’imposta in cui sussiste, per il sostituto, l’obbligo di operare la ritenuta (e, quindi, riprendendo il nostro esempio, nell’anno X) e deve essere dichiarato nel modello REDDITI relativo all’anno X.

Tale modifica si applica già a partire dal 2024.

Pare opportuno sottolineare che nulla cambia rispetto al passato se il cliente è un privato cittadino e, come tale, non riveste la qualifica di sostituto d’imposta. In questo caso, continuano a operare le regole consuete.

Così, se un privato paga una determinata prestazione tramite bonifico eseguito martedì 31 dicembre 2024 e la somma è accreditata sul conto del professionista giovedì 2 gennaio 2025, per quest’ultimo il compenso sarà imponibile nel 2025 e andrà dichiarato nel modello REDDITI 2026.

Con l’occasione, cordiali saluti

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