Circolare N. 12/2025

Gentile Cliente,

di seguito si invia breve riepilogo sulla tassazione delle spese rimborsate.

SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

I rimborsi spese documentati, sostenuti in nome e per conto del cliente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

SPESE SOSTENUTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE IN NOME PROPRIO MA PER CONTO DEL CLIENTE

Dal 2025, ai sensi dell’art. 54 co. 2 lett. b) del TUIR (inserito dall’art. 5 co. 1 lett. b) del DLgs. 192/2024), NON concorrono alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Si tratta, ad esempio, dei rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio e per altre spese sostenute dal professionista per svolgere la propria attività.

In tale categoria rientrano, in pratica, tutti i rimborsi con caratteristiche diverse da quelli afferenti alle spese anticipate in nome e per conto del cliente.

Allo stesso tempo, tali spese NON sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.

Fino al 31.12.2024, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico (come detto, a titolo esemplificativo, viaggio e trasporto, vitto e alloggio) e addebitate analiticamente al committente e i relativi rimborsi da questi percepiti continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del medesimo, secondo la previgente disciplina. Pertanto, fino a tale data, le somme in esame continuano a essere assimilate ai compensi, con obbligo di fatturazione e assoggettamento a ritenuta ove corrisposti da un committente che sia anche sostituto d’imposta.

Dal 2025 si ricorda che tali spese devono essere sostenute per mezzo di pagamenti elettronici.

Ai fini IVA si considerano “Fuori campo IVA ex art 15” le semplici anticipazioni finanziarie quali ad esempio: acquisto di marche da bollo, diritti di cancelleria, diritti camerali, diritti di segreteria, ecc., in nome e per conto del cliente, pagamenti di imposte, tasse di concessioni governative, ecc., in nome e per conto del cliente.

Ai fini IVA si considerano “imponibili” (con aliquota coincidente a quella del titolo di costo) le spese generali di studio e le spese di trasferta.

Resta tuttora dubbia l’estensione della nuova disciplina dei rimborsi ai soggetti in regime forfettario.

Fino al 2024 (Redditi 2025), infatti, è applicato il medesimo trattamento del regime ordinario:

a) esclusi i rimborsi spese in nome e per conto del cliente;

b) tassati i rimborsi spese analitici e forfettari in nome proprio per conto del cliente.

Non è stata fatta alcuna specificazione di regime e pertanto sembra parimenti applicabile, in attesa di ufficiale chiarimento dell’Amministrazione finanziaria.

Con la rinnovata normativa, il regime forfettario, avrebbe il vantaggio di ridurre la base di compensi su cui calcolare forfettariamente le imposte.

Si attendono chiarimenti ufficiali.

Con l’occasione, cordiali saluti

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Circolari
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