Gentile Cliente,
con la presentazione al Parlamento del D. Lgs. Correttivo Omnibus, i cui pareri dovranno essere resi entro il 20 agosto, vi sono alcune norme che avranno un riflesso significato dal punto di vista fiscale:
- in tema di perdite fiscali, si stabilisce che le limitazioni al riporto delle perdite previste nel caso di trasferimento delle partecipazioni di maggioranza e modifica dell’attività principale esercitata si applicano anche qualora oggetto del trasferimento non siano le partecipazioni nel soggetto che riporta le perdite, bensì le partecipazioni nel soggetto che ne detiene il controllo; le limitazioni, in altre parole, operano anche nel caso di trasferimento “indiretto” del controllo della società;
- sempre in tema di perdite fiscali, in questo caso di perdite estere definitive maturate in altre giurisdizioni, si prevedono 2 condizioni:
- appartenenza al gruppo: il riporto in capo all’incorporante italiana è subordinato alla circostanza per cui tale società abbia il controllo di diritto della società estera;
- requisito della definitività delle perdite. È tale se nell’altro Stato la società ha cessato la propria attività economica, ha alienato a terzi o comunque dismesso tutti i beni e, ai sensi della normativa dello Stato in cui è residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo della società è trasferito a terzi;
- dal periodo d’imposta 2026 al rendiconto utilizzato per determinare il reddito imponibile delle stabili organizzazioni italiane di società ed enti esteri deve essere attribuita data certa, mediante vidimazione con marca temporale o altri strumenti idonei, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta cui il rendiconto si riferisce; i dati del rendiconto, inoltre, dovranno essere indicati in un apposito prospetto della dichiarazione;
- ritenuta su dividenti italiani pagati ai fondi pensione europei: si innalza dall’11% al 20%;
- rivalutazione delle partecipazioni: innalzamento dell’aliquota dal 21% al 31%.